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Home Italia Politica interna Legge 40. Perché viola la Costituzione. Le motivazioni della Cassazione

Legge 40. Perché viola la Costituzione. Le motivazioni della Cassazione

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di Anna Maria Bruni 

Ad un mese dalla sentenza, il testo che motiva la bocciatura. Violati gli articoli 3 e 32. Il sottosegretario Mantovano: “Motivazioni ideologiche”, mentre il Movimento per la vita si organizza per la” rieducazione” generale. I ricorrenti: la battaglia va avanti

Avere previsto di impiantare non più di tre embrioni per volta e contemporaneamente, viola l’articolo 3 della Costituzione “sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili” e viola anche l’articolo 32 per “il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente del feto – ad esso connesso”. La motivazione della sentenza sulla legge 40, attesa da un mese, scardina così uno dei capisaldi su cui si basa, ovvero “la deroga al principio di crioconservazione” (art 14 comma 3). La legge, tenacemente voluta dal centrodestra, imponeva l’obbligo di produzione di non più di tre embrioni, e l’obbligo di impiantarli contemporaneamente. La Corte di Cassazione ha invece riconosciuto la necessità di valutare le possibilità di produzione e di impianto caso per caso, tenendo conto quindi dello stato di salute di ogni donna, demandando al medico la valutazione.

La sentenza, scritta dal giudice Aldo Finocchiaro, fissa quindi due importanti principi: l’“autonomia e responsabilità del medico” nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare, “riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna, ed eventualmente del feto” e il ricorso al congelamento di quegli embrioni “prodotti ma non impiantati per scelta medica. Secondo la Corte Costituzionale resta “salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario”, tuttavia a stabilire tale numero saranno “accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico”, con l’esclusione della previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare”. In questo modo si elimina “sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute”.

Il limite di tre embrioni imposto dalla legge 40 (art. 14 comma 2) da impiantare contemporaneamente, ovvero vietando il congelamento (art. 14. comma 3) può determinare “la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione”, si legge nelle motivazioni, e “le possibilità di successo variano sia per le caratteristiche degli embrioni, sia per le condizioni soggettive delle donne”, dovute, dice il testo, “all’età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente la probabilità di una gravidanza”. Il limite di tre embrioni favorisce “l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie” da iperstimolazione ovarica, e contemporaneamente “determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime”. Tutto ciò accade, recita la motivazione, perché la legge 40 “non riconosce al medico la possibilità di una valutazione”, e a questo proposito, ribadisce la Corte “in materia di pratica terapeutica la regola di fondo deve essere  l’autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”.

Giandomenico Chiazza, avvocato dei ricorrenti e presidente della Camera Penale di Roma, esprime soddisfazione. “Le motivazioni della sentenza confermano pienamente la fondatezza e le ragioni dei ricorrenti”, che denunciavano, continua “una legge ispirata da principi e finalità ideologiche, senza rispetto per la libertà della scienza e la salute della donna”, mentre Ignazio Marino, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul Ssn, sottolinea che “le motivazioni di questa sentenza chiariscono un concetto che la destra sembra ignorare totalmente: in materie delicate che riguardano la medicina e le implicazioni sulla vita e sulla morte delle persone non è possibile ignorare la scienza” . Ciò che, dice il senatore del Pd, rischia di ripetersi per la legge sul testamento biologico. Indignazione arriva invece dal Movimento per la vita, pronto ad intensificare la sua azione educativa e culturale per scoraggiare donne e uomini sensibili perché non ricorrano a metodiche che “offendono – secondo il Presidente Carlo Casini - la ragione e l’uguaglianza tra tutti gli esseri umani”. Battaglia sostenuta anche dal sottosegretario al Welfare Eugenia Roccella, che sostiene “un’incoerenza interna alla Corte”. Secondo l’esponente “le motivazioni vanno oltre la sentenza”, che invece “rispettava l’impianto del testo”. Accanto a lei il sottosegretario all’interno Alfredo Mantovano, cui evidentemente sfuggono gli articoli della Costituzione citati dalla motivazione, perché imputa alla Corte di “riscrivere una legge ordinaria sulla base della propria ideologica non condivisione”.

Sul fronte opposto, nel silenzio della politica, i ricorrenti, che intendono proseguire la loro battaglia. Severino Antinori, presidente del World Association of Reproductive Medicine (Warm) promette di rivolgersi di nuovo alla Consulta nei prossimi mesi per “smontare” altre parti importanti della normativa sulla fecondazione assistita.


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Ultimo aggiornamento ( Lunedì 11 Maggio 2009 00:05 )  

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