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di Pasquale Giordano
ROMA – L’Italia è il paese delle scorciatoie, degli aiutini, degli ‘aumm aumm’ (con ammiccamento e gesto incluso). Così passa quasi in sordina l’annuncio pubblicitario Cepu (che si badi bene è vecchio di qualche anno) riproposto in questi giorni sui giornali: “Diventa avvocato senza esame di abilitazione”. Fanno sapere quelli del gruppo Cepu “Non perdere altro tempo, Scegli una Via Semplice ed Efficace per diventare Avvocato senza sostenere alcun Esame di Abilitazione”. Ma il Consiglio Nazionale Forense presenta un esposto all'Antitrust per pubblicità ingannevole. La reclame omette di chiarire che c’è una “concreta possibilità che l’Ordine forense rifiuti l’iscrizione dell’istante 'abogado' rilevando l’abuso dello strumento comunitario”.
La campagna CepuSlogan azzeccato che attira lo sguardo. Un aspirante avvocato già impiega cinque anni (se è uno studente modello) per laurearsi in Giurisprudenza, poi dovrebbe trovare uno studio dove fare praticantato per due anni e prepararsi duramente per l’esame di Stato senza avere la certezza assoluta di superarlo (studiare aiuta, ma non è tutto). Invece, sentendo quello che dicono alla Cepu, sembrerebbe tutto più facile.
Una volta conseguita la laurea parti alla volta della Spagna e se scegli la stagione giusta prendi due piccioni con una fava: diventi 'abogado' e ti godi il sole della Catalogna (per dirne una). Devi sostenere la prueba, ovvero l’esame di omologazione della tua laurea italiana con la laurea spagnola (e Cepu individuerà per te “l’ateneo spagnolo più idoneo sulla base del tuo curriculum”); “superata la prueba, ti iscrivi al Collegio degli Avvocati in Spagna e infine ti iscrivi all’Albo italiano come Avvocato ‘Stabilito’ e, dopo tre anni di esercizio della professione, sei integrato nell’Albo come avvocato a tutti gli effetti (D-lgs. n. 96/2001)”.
A questo punto uno si chiederà a che serve rivolgersi alla Cepu se lo si può fare ugualmente prendendo un volo low-cost e abitando in un ostello madrileno? Macché, loro, quelli della Cepu, ti offrono “una Consulenza Completa a livello Didattico e Organizzativo per conseguire l’abilitazione in Spagna e iscriverti all’albo italiano degli avvocati. Ci occupiamo dei contatti con le istituzioni spagnole, di tutti i passaggi burocratici e Ti assistiamo fino alla Tua Iscrizione in Italia.”
E se ancora non ti hanno convinto ecco a te i buoni motivi per cui fare questa scelta: “Risparmiare tempo, soldi e energie per corsi di preparazione all’esame di abilitazione; Evitare stress, demotivazione per il mancato superamento dell’esame; Accorciare i tempi per poter esercitare la Professione di Avvocato; Apprendere conoscenze che solo pochi hanno per operare in un mercato internazionale e curare rapporti economico legali e commerciali fra l’Italia e la Spagna.” L’unico inconveniente è che l’offerta è fino ad esaurimento posti. Sembra infatti che “dal 2011 anche in Spagna sarà introdotto l’esame per l’accesso alla professione di avvocato (legge 34/2006). Affrettati!”. Cattivi.
Consiglio Nazionale Forense: l'ordine può non accettare l''abogado'
Tutto perfetto se non fosse che il Consiglio nazionale forense ha deciso di schierarsi contro questa pubblicità considerata ingannevole. Così il 28 luglio scorso il Cnf ha presentato un esposto all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per far valere l’articolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli. Il Cnf rileva che il messaggio pubblicitario non è veritiero perché riporta l’offerta di un servizio inesistente o comunque del tutto difforme da quello realmente offerto. Tanto che, a una ricerca più approfondita sul sito internet, la società descrive i passaggi della procedura condizionati ad attività e istanze che l’interessato deve svolgere di persona e tutte soggette a valutazioni tecniche e di merito delle competenti amministrazioni, spagnole e italiane. “ In buona sostanza il risultato propagandato non costituisce un risultato conseguibile con certezza e in maniera automatica, in quanto il riconoscimento è il risultato di scelte discrezionali operate dai competenti organi nazionali” rileva il Cnf citando anche gli stessi provvedimenti dell’Antitrust. Quindi “il messaggio proposto viola l’articolo 21, comma 2, lettera b del dlgs 205/2005, perché idoneo a indurre in errore il consumatore circa l’esistenza e la natura del prodotto”. Viola inoltre la lettera c dello stesso articolo perché induce in errore rispetto “alla portata degli impegni del professionista”, visto che l’attività svolta dalla società non si stende, né potrebbe, fino a garantire o agevolare il processo di riconoscimento dei titoli. Non solo. Il Cnf denuncia anche l’omissione di informazioni fondamentali che il consumatore-utente dovrebbe conoscere (articolo 22, comma 1), laddove omette di chiarire che c’è una “concreta possibilità che l’Ordine forense rifiuti l’iscrizione dell’istante abogado rilevando l’abuso dello strumento comunitario”, e l’omissione di riferimento alle conseguenze giuridiche dell’attività proposta, non chiarendo i vincoli di legge e i rischi connessi al provvedimento di riconoscimento artificioso dei titoli (per esempio una cancellazione ex post in occasione della revisione annuale degli albi).
Insomma sempre meglio seguire i vecchi e cari consigli della nonna: studia e copriti bene.
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